Art. 3.
    Eventuali  istanze  di  ricusazione  di  uno o piu' componenti la
commissione   giudicatrice  da  parte  dei  candidati  devono  essere
presentate  al  rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del presente decreto
    Se  la  causa  di  ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
    Il  rigetto  dell'istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.
      Roma, 31 ottobre 2000
Il rettore: Lorenzelli