Art. 3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti la commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. Roma, 31 ottobre 2000 Il rettore: Lorenzelli