Art. 11.


                           Norme di rinvio

    1.  Per  quanto  non  previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia di concorsi contenute nel testo unico
del   10 gennaio   1957,  n. 3,  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nel  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29  e
successive modificazioni ed integrazioni e nel CCNL del personale del
comparto regioni - autonomie locali vigente.
    2. Il presente bando sara' trasmesso al Ministero della giustizia
-  ufficio  pubblicazione  leggi e decreti per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
      Napoli, 20 ottobre 2000
Il segretario: D'Occhio