Art. 2.


                       Requisiti di ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma di perito in informatica ovvero
altro  diploma  di  scuola  secondaria di secondo grado e concorso di
formazione in informatica di durata almeno semestrale.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea e per
coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente o dichiarato equivalente a uno di quelli su indicati.
      b) conoscenza della lingua inglese;
      c) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) posizione  regolare  nei  confronti  degli obblighi militari
ovvero del servizio civile;
      f) idoneita'  fisica all'impiego: l'autorita' ha la facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      g) eventuale  possesso  dei  requisiti indicati dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
come   modificato   dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  30 ottobre  1996,  n. 693,  al  fine  di ottenere, a
parita' di punteggio, la preferenza nella nomina.
    2.  I  cittadini  degli  stati  membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      4) titolo di studio di cui alla lettera a);
      5) conoscenza della lingua inglese.
    3.  Non  possono  accedere  all'impiego,  ai  sensi  dell'art. 2,
comma 3,  del  decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1996, n. 693, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo  unico,  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di  documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano
stati  interdetti  dai  pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
    4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla
data dell'assunzione.
    5.  La  mancanza  di  uno  solo  dei  requisiti  stessi  comporta
l'esclusione  dal  concorso. In ogni caso l'ammissione al concorso e'
da   intendersi  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti  fino
all'approvazione delle graduatorie.