Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di perito in informatica ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e concorso di formazione in informatica di durata almeno semestrale. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente a uno di quelli su indicati. b) conoscenza della lingua inglese; c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; d) godimento dei diritti politici; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ovvero del servizio civile; f) idoneita' fisica all'impiego: l'autorita' ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; g) eventuale possesso dei requisiti indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, al fine di ottenere, a parita' di punteggio, la preferenza nella nomina. 2. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 4) titolo di studio di cui alla lettera a); 5) conoscenza della lingua inglese. 3. Non possono accedere all'impiego, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla data dell'assunzione. 5. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso. In ogni caso l'ammissione al concorso e' da intendersi con riserva di accertamento dei requisiti fino all'approvazione delle graduatorie.