Art. 7.


              Titoli di preferenza a parita' di merito

    1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale ed intendano
far  valere  i  titoli  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni,  che  danno  diritto  a preferenza a parita' di merito,
gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a presentare i relativi
documenti,  in  carta  semplice,  in originale o in copia autenticata
all'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno -
Ufficio Concorsi, Viale della Costituzione - Centro Direzionale Isola
B/3  -  80143,  Napoli entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova orale.
    2.  In  alternativa,  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti suddetti e
sottoelencati  sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione.  Si  fa  presente  altresi'  che le dichiarazioni
mendaci  o  false,  oltre  che  punibili ai sensi del codice penale e
dalle  leggi  speciali  in  materia,  possono  nei  casi  piu'  gravi
comportare  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma
restando  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Dai  documenti  stessi  o  dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  dovra' risultare il possesso del requisito alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    4. I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g) gli  orfani  dei  caduti  di servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      m) i  genitori vedovi non sposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      n) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      o) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      p) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
      q) coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      r) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      s) gli invalidi ed i mutilati civili;
      t) militari   volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
    5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) minore eta'.
    6.  Il  termine  perentorio  per  la  presentazione  dei suddetti
documenti  o  della dichiarazione sostitutiva di certificazione e' di
quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a quello in cui i
candidati  hanno sostenuto la prova orale. I documenti in questione o
la  corrispondente  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione si
considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche  se spediti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.