Art. 8.


            Formazione ed approvazione della graduatoria

    1.  La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria secondo
l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo riportato da ciascun
candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e
il   voto  conseguito  nella  prova  orale,  tenendo  conto  altresi'
dell'eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. La graduatoria formulata
dalla  commissione  esaminatrice ed approvata dal segretario generale
dell'autorita'  di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, sara'
affissa all'albo dell'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno;  di  tale  affissione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.