Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale, tenendo conto altresi' dell'eventuale possesso dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice ed approvata dal segretario generale dell'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, sara' affissa all'albo dell'autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno; di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.