Art. 14.

               Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli

    I  candidati  dovranno  provvedere  a  loro  spese, entro novanta
giorni,  dalla  data  di  pubblicazione della relativa graduatoria di
merito,  al  ritiro  dei  titoli  e  delle pubblicazioni inviate alla
scuola  oppure  richiederne  la  spedizione  con tassa postale a loro
carico.  Trascorso  il  periodo suddetto, l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.