Art. 14. Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.