Art. 10.


                      Applicazione del C.C.N.L.

    Il  vincitore sara' assunto in prova nella categoria D, posizione
economica  1  di  cui  al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la
durata  di  tre  mesi  e  non  puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal  giomo
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.