Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo conto dei seguenti criteri: originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attivita' del candidato con l'area scientifico-tematica per la quale e' bandito il concorso; continuita' temporale ed effettivita' degli incarichi svolti. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo di 30 punti. 3. Ai fini della valutazione dei titoli ciascuna commissione, utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure professionali del candidato, valutera' partitamente: a) le pubblicazioni di cui all'art. 4 comma 5 lettera b). Fino a punti 10,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione, 1,00 punti. A tal fine la Commissione valutera' soltanto le pubblicazioni che abbiano effettivo carattere scientifico. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. b) i documenti e titoli di cui al curriculum ed all'art. 4, comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni, massimo punti 20,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun documento o titolo punti 2,00. 4. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 21/30. 5. Ciascuna commissione, conclusa la valutazione dei titoli, redige un processo verbale con le valutazioni effettuate. 6. Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione ai singoli candidati, a cura della Commissione esaminatrice, nella raccomandata che fissa la data del colloquio.