Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art.  5,  ciascuna commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei titoli dei candidati,
tenendo  conto  dei  seguenti  criteri: originalita' ed innovativita'
della   produzione  scientifica  e  rigore  metodologico;  congruenza
dell'attivita'  del  candidato con l'area scientifico-tematica per la
quale  e'  bandito il concorso; continuita' temporale ed effettivita'
degli incarichi svolti.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la Commissione esaminatrice
dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo
di 30 punti.
    3.  Ai  fini  della  valutazione dei titoli ciascuna commissione,
utilizzando   il   curriculum   per   l'inquadramento   delle  figure
professionali del candidato, valutera' partitamente:
      a) le  pubblicazioni di cui all'art. 4 comma 5 lettera b). Fino
a   punti   10,00.   Punteggio   massimo   attribuibile   a  ciascuna
pubblicazione,  1,00  punti.  A  tal  fine  la  Commissione valutera'
soltanto   le   pubblicazioni   che   abbiano   effettivo   carattere
scientifico.   I   lavori   in  corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale  o  in copia autenticata, o, in luogo di
tale  lettera,  da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con  la  quale  il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati  per  la  pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con  esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data  di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non  saranno  presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
      b) i  documenti  e  titoli  di cui al curriculum ed all'art. 4,
comma  5,  lettera  c),  diversi  dalle  pubblicazioni, massimo punti
20,00.  Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun documento o titolo
punti 2,00.
    4.   Saranno   ammessi  al  colloquio  i  candidati  che  avranno
riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a
punti 21/30.
    5.  Ciascuna  commissione,  conclusa  la  valutazione dei titoli,
redige un processo verbale con le valutazioni effettuate.
    6.  Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione
ai  singoli  candidati,  a cura della Commissione esaminatrice, nella
raccomandata che fissa la data del colloquio.