Art. 7.

                        Titoli di preferenza

    1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a
quello  indicato  al  comma 5 del precedente articolo e che intendano
far  valere  i  titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito,  gia'
dichiarati  nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che decorre dalla data di
ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli  erano  posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
    2.  A  parita'  di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487
    3 A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con    l'eventuale   indicazione   dei   giudizi   riportati   oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
      c) dalla minore eta'.
    4.  Il  diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrata  anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
    5.  Il  candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli  che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
    6.  I  documenti  di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.  Ai  documenti  di  cui al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata,  conforme  al  testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    8. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.