Art. 7. Titoli di preferenza 1. I candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a quello indicato al comma 5 del precedente articolo e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, gia' dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dalla data di ricevimento di apposito invito, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 3 A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza; c) dalla minore eta'. 4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda dei casi. 5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 8. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.