Art. 9.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  Non  prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di cui all'art. 8, comma 2, i candidati possono chiedere
all'ICRAM   la  restituzione  dei  documenti  e  delle  pubblicazioni
presentate.  La  restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
    Trascorso  il  suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.