Art. 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazioni dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Art. 3. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2000 Il rettore: D'Ascenzo