Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto-legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze di ricusazioni dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 3.

    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
    Il  presente  decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito
registro  di  questa  amministrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 30 ottobre 2000
                                            Il rettore: D'Ascenzo