Art. 13.


                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni  per  iI  periodo di durata del corso e puo' usufruire
dell'eventuale beneficio della borsa di studio.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  deI  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.