Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei docenti. Essa sara' composta dai rappresentanti di
entrambe  le Universita' e svolgera' le selezioni presso ognuna delle
sedi partner.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, nella sede di esame.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale  di merito sulla base della somma dei voti riportati da ogni
candidato   per   ciascuna  delle  voci  indicate  al  secondo  comma
dell'art. 5.
    In  caso  di  pari merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
    Le  graduatorie  saranno  rese  pubbliche  entro  31 gennaio 2001
esclusivamente nei seguenti modi:
      affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
      affissione all'albo del servizio formazione post lauream;
      pubblicazione            sul           sito           internet:
http://www.unipd.it/ammi/dottorati.html
    Non saranno inviate comunicazioni al domicilio.