Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta dai rappresentanti di entrambe le Universita' e svolgera' le selezioni presso ognuna delle sedi partner. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nella sede di esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate al secondo comma dell'art. 5. In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. Le graduatorie saranno rese pubbliche entro 31 gennaio 2001 esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo ufficiale dell'Universita'; affissione all'albo del servizio formazione post lauream; pubblicazione sul sito internet: http://www.unipd.it/ammi/dottorati.html Non saranno inviate comunicazioni al domicilio.