Art. 7.

                  Ammissione ai corsi e iscrizione

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.   In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto,  che intervengano prima dell'inizio dei corsi, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    I    concorrenti    risultati   vincitori   dovranno   presentare
direttamente  o  far pervenire, tramite servizio postale, al servizio
formazione  post  lauream,  via  Venezia n. 12/2 - Padova (in caso di
spedizione  via  posta la documentazione dovra' essere indirizzata a:
Servizio  formazione  post  lauream,  via  VIII Febbraio n. 2 - 35122
Padova e sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la dicitura:
"Domanda  di  iscrizione  ai corsi di dottorato di ricerca), entro il
termine   perentorio   del   15 febbraio   2001,   la   sottoelencata
documentazione in carta libera:
      domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      fotocopia di un documento di identita' non scaduto;
      fotocopia del versamento previsto dall'art. 8.
    Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
      di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      di  non  essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e,
in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o, in caso di scuole
mediche    disciplinate    dal    decreto   legislativo   n. 257/1991
interromperne, la frequenza prima dell'inizio del corso;
      di  avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
      di  impegnarsi  a  richiedere  al  collegio docenti del proprio
corso  di  dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere  al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. (Si ricorda
che  il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo'  chiedere  di  essere  collocato, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno  ed  usufruisce  della  borsa  di studio, ove ne ricorrano le
condizioni.  Il  periodo  di  congedo  straordinario e' utile ai fini
della  progressione  di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza);
      di  non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi
titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando;
      di  essere  a  conoscenza  che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente  a coloro che non possiedono, nel periodo di fruizione
della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita'
di  borsa  e  di  impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale
superamento del limite del reddito;
      di  impegnarsi  a  restituire  le mensilita' di borsa di studio
percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite
di reddito.