Art. 7. Ammissione ai corsi e iscrizione I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, che intervengano prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare direttamente o far pervenire, tramite servizio postale, al servizio formazione post lauream, via Venezia n. 12/2 - Padova (in caso di spedizione via posta la documentazione dovra' essere indirizzata a: Servizio formazione post lauream, via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova e sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca), entro il termine perentorio del 15 febbraio 2001, la sottoelencata documentazione in carta libera: domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato; fotocopia di un documento di identita' non scaduto; fotocopia del versamento previsto dall'art. 8. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato; di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o, in caso di scuole mediche disciplinate dal decreto legislativo n. 257/1991 interromperne, la frequenza prima dell'inizio del corso; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato; di impegnarsi a richiedere al collegio docenti del proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza); di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo di fruizione della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita' di borsa e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito; di impegnarsi a restituire le mensilita' di borsa di studio percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito.