Art. 8. Trattamento economico e copertura assicurativa Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice. La borsa di studio sara' erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nell'anno di maggior fruizione della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita' di borsa. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritti alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l'anno 2000, e' pari al 13%, di cui il 4,33% a carico del percettore della borsa. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. I dottorandi sono tenuti al versamento di L. 28.500 per il bollo sulla domanda di iscrizione e per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile.