Art. 8.

           Trattamento economico e copertura assicurativa

    Le  borse  di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
dalla graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
    La  borsa di studio sara' erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono,  nell'anno  di maggior  fruizione della borsa, un reddito
annuo   superiore   all'importo   di  una  annualita'  di  borsa.  Il
superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del diritti
alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta
l'obbligo  di  restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite.
L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  L.  20.450.000,
assoggettabile  al  contributo previdenziale INPS a gestione separata
che,  per  l'anno  2000, e' pari al 13%, di cui il 4,33% a carico del
percettore della borsa.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni  nazionali  e straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    La borsa di studio decorre dall'effettivo inizio della frequenza.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    I  dottorandi sono tenuti al versamento di L. 28.500 per il bollo
sulla  domanda  di  iscrizione  e  per  l'assicurazione  infortuni  e
responsabilita' civile.