Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado;
      b) cittadinanza   italiana   o   di   uno  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  dello  Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) aver   ottemperato   a   quanto  previsto  dalle  norme  sul
reclutamento militare.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,  ai  fini  dell'accesso  al  suddetto concorso, i seguenti
requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non   possono   accedere  al  concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  e  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro
impiego  statale  ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva e la loro
esclusione  per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, con motivato provvedimento rettorale.
    I  requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande.