Art. 5.

                            Preselezione

    Qualora il numero dei candidati alla presente selezione superasse
le  ottanta  unita', l'amministrazione si riserva di dar luogo ad una
procedura  di  preselezione  per  titoli,  diretta  a  limitare  alle
suddette unita' il numero dei partecipanti.
    La   preselezione  avverra'  sulla  base  della  valutazione  dei
seguenti  titoli  per  i  quali  potra' essere assegnato un punteggio
massimo complessivo di 30/30:
      a) titoli  di  studio  in  termini di valutazione o di giudizio
riportato;
      b) titoli di servizio:
      servizi prestati presso le istituzioni universitarie;
      servizi  prestati presso pubbliche amministrazioni, presso enti
privati o nell'ambito di attivita' professionali svolte in proprio;
      incarichi  svolti  nell'ambito  dei  rapporti  di  cui ai punti
precedenti;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi  di  formazione  professionale  con valutazione finale inerenti
alle materie del concorso e/o altre materie.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara' effettuata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 4.
    Nell'ambito  dell'attribuzione  del punteggio, i titoli di studio
potranno  pesare  fino  ad  un massimo di dodici punti ed i titoli di
servizio fino ad un massimo di diciotto punti.
    All'esperienza  di lavoro, se svolta presso le universita', sara'
assegnato   un  punteggio maggiore  nell'ambito  dei  diciotto  punti
complessivi.