Art. 5. Preselezione Qualora il numero dei candidati alla presente selezione superasse le ottanta unita', l'amministrazione si riserva di dar luogo ad una procedura di preselezione per titoli, diretta a limitare alle suddette unita' il numero dei partecipanti. La preselezione avverra' sulla base della valutazione dei seguenti titoli per i quali potra' essere assegnato un punteggio massimo complessivo di 30/30: a) titoli di studio in termini di valutazione o di giudizio riportato; b) titoli di servizio: servizi prestati presso le istituzioni universitarie; servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati o nell'ambito di attivita' professionali svolte in proprio; incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui ai punti precedenti; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale inerenti alle materie del concorso e/o altre materie. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 4. Nell'ambito dell'attribuzione del punteggio, i titoli di studio potranno pesare fino ad un massimo di dodici punti ed i titoli di servizio fino ad un massimo di diciotto punti. All'esperienza di lavoro, se svolta presso le universita', sara' assegnato un punteggio maggiore nell'ambito dei diciotto punti complessivi.