Art. 7.

              Preferenze, precedenze e riserve di posti

    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a presentare i relativi
documenti  in  originale o in copia autenticata. Dai documenti stessi
deve  risultare  il  possesso del requisito alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.  Il  termine  perentorio  per la presentazione dei suddetti
documenti e' di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.
    In luogo di detta documentazione, i candidati possono produrre la
dichiarazione  sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 403/1998,
nei  termini  e  con  le  modalita' previste dai commi precedenti del
presente articolo.
    I  suddetti documenti devono essere inviati all'Universita' degli
studi  di  Udine  -  Ripartizione  personale  - Ufficio concorsi, via
Palladio  n. 8  - 33100 Udine e vengono considerati prodotti in tempo
utile  anche  se  spediti  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.