Art. 8. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando i voti conseguiti nelle prove scritta e pratica, la valutazione conseguita nella prova orale ed il voto conseguito nella valutazione dei titoli. La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice con osservanza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, art. 15, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, che conclude il procedimento concorsuale, verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Udine e verra' notificato a tutti i candidati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla legge. Di tale pubblicazione verra' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La graduatoria degli idonei rimarra' in vigore per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.