Art. 8.

            Formulazione e approvazione della graduatoria

    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base
alla  valutazione  complessiva  riportata che si determina sommando i
voti  conseguiti  nelle  prove  scritta  e  pratica,  la  valutazione
conseguita  nella prova orale ed il voto conseguito nella valutazione
dei titoli.
    La  graduatoria  viene formata dalla commissione esaminatrice con
osservanza  di  quanto  stabilito  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994, art. 15, comma 2, e successive modificazioni
ed integrazioni.
    Con  decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di
merito e dichiarato il vincitore del concorso.
    Il  provvedimento di approvazione della graduatoria, che conclude
il   procedimento  concorsuale,  verra'  affisso  all'albo  ufficiale
dell'Universita'  degli  studi di Udine e verra' notificato a tutti i
candidati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o altro modo di notificazione consentito dalla legge.
    Di tale pubblicazione verra' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  -  4a  serie  speciale - e dal giorno successivo a
quello  della  pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre   il  termine  per  eventuali  impugnative  avverso  l'intero
procedimento  o  i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni,
mediante  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica o
ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    La  graduatoria degli idonei rimarra' in vigore per un termine di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando, valgono sempreche'
applicabili,  le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.