Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni 65; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a concorso; e) possesso del diploma di laurea in fisica con anzianita' di laurea non inferiore ai due anni; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno Stato estero devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 - di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 - o la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; g) esperienza di lavoro di almeno due anni post laurea in attivita' di ricerca; tale esperienza si intende acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o altri canali equivalenti di formazione e va idoneamente documentata, pena l'esclusione dal concorso, all'atto della presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 3). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le prove concorsuali previste. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo al posto da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data dell'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.