Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      40 punti per la prova orale.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) pubblicazioni e lavori a stampa firmati dall'interessato;
      b) diploma di dottore di ricerca;
      c) borse  di  studio  in settori inerenti le attivita' previste
per   il   posto   da   conferire   o   le  attivita'  programmatiche
dell'I.N.F.N.;
      d) titoli  di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto
per    l'ammissione    al   concorso,   corsi   di   specializzazione
post-universitari,   altre   lauree   oltre   quella   richiesta  per
l'ammissione al concorso).
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 1998, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15 del 1968 e
dal   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 403  del  1998
(dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni   o  dell'atto  di
notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati  nei  confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.