Art. 8.

                 Graduatoria - Titoli di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  delibera  del  consiglio
direttivo  dell'INFN  riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di referenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti  a  presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore  della  sezione  di  Roma  dell'INFN,  entro il termine del
quindicesimo  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta
prova  orale,  i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli
di preferenza nella nomina, redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito  (votazione  complessiva), e a parita' di titoli sono appresso
elencate.
    A   parita'  di  merito  (votazione  complessiva),  i  titoli  di
preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'INFN;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.