Art. 6.
    Il  personale  prescelto  a  conclusione della presente selezione
verra'   assunto   alle   dipendenze   dell'OGS.  L'assunzione  sara'
effettuata  con  l'osservanza  delle  disposizioni vigenti al momento
dell'assunzione stessa.
    Al  predetto  personale verra' applicato il C.C.N.L. del comparto
istituzioni ed enti di ricerca ricompreso nell'area della dirigenza e
relative  specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 5 marzo
1998, in quanto applicabile.
    Il  contratto  di  lavoro avra' la durata di un anno, prorogabile
entro i limiti della vigente normativa e dei finanziamenti connessi.