Art. 6. Il personale prescelto a conclusione della presente selezione verra' assunto alle dipendenze dell'OGS. L'assunzione sara' effettuata con l'osservanza delle disposizioni vigenti al momento dell'assunzione stessa. Al predetto personale verra' applicato il C.C.N.L. del comparto istituzioni ed enti di ricerca ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 5 marzo 1998, in quanto applicabile. Il contratto di lavoro avra' la durata di un anno, prorogabile entro i limiti della vigente normativa e dei finanziamenti connessi.