Art. 7. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la direzione gestione risorse umane, ufficio amministrazione del personale dell'OGS per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati unicamente per le finalita' inerente alla selezione e alla gestione del rapporto di lavoro conseguente. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Art. 8. L'OGS ha facolta' di procedere entro il termine di dodici mesi dalla conclusione della selezione, alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di lavoro con il candidato vincitore, ovvero per l'assunzione di personale a contratto per lo svolgimento di analoghe attivita', sempreche' sia assicurata la relativa copertura finanziaria. Borgo Grotta Gigante, 14 novembre 2000 Il presidente: Marson