Art. 7.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la  direzione gestione risorse umane, ufficio amministrazione
del personale dell'OGS per le finalita' di gestione della selezione e
saranno  trattati unicamente per le finalita' inerente alla selezione
e alla gestione del rapporto di lavoro conseguente.
    La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  di  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

                               Art. 8.

    L'OGS  ha  facolta'  di procedere entro il termine di dodici mesi
dalla   conclusione   della   selezione,   alla  utilizzazione  della
graduatoria  secondo  l'ordine  della  medesima  per l'assunzione del
successivo  candidato  idoneo  nel  caso di risoluzione per qualsiasi
motivo del contratto di lavoro con il candidato vincitore, ovvero per
l'assunzione  di personale a contratto per lo svolgimento di analoghe
attivita',   sempreche'   sia   assicurata   la   relativa  copertura
finanziaria.
      Borgo Grotta Gigante, 14 novembre 2000
                                            Il presidente: Marson