Art. 11.

          Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica

    L'idoneita'  fisica  e psico-fisica dei candidati e' accertata da
parte  delle  sottocommissioni  indicate  alle  lettere  c) ed e) del
precedente art. 8, mediante:
      a) visita   medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  reclutamento della Guardia di
finanza in Roma;
      b) esame psicotecnico;
      c) esperimenti di educazione fisica.
    Il  giudizio  espresso in sede di visita medica e' immediatamente
comunicato  all'interessato  il quale puo', contestualmente, chiedere
di  essere  ammesso  a  visita  medica  di revisione ad eccezione dei
requisiti  fisici  di  cui  al successivo punto n. 1 dell'art. 12. La
richiesta  di  ammissione  a  visita  medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 8
lettera c) al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali
istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle.
    Il  giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine
a  ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere b) e c)
e  alla  visita  medica  di  revisione,  che  sara'  comunicato  agli
interessati seduta stante, e' definitivo.
    Il   concorrente   giudicato   non  idoneo,  alla  visita  medica
preliminare   o   all'eventuale   visita  di  revisione  o  all'esame
psicotecnico  o agli esperimenti di educazione fisica, e' escluso dal
concorso.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e  decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,  art. 68,  quarto  comma,  cosi'  come  modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.