Art. 11. Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica L'idoneita' fisica e psico-fisica dei candidati e' accertata da parte delle sottocommissioni indicate alle lettere c) ed e) del precedente art. 8, mediante: a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma; b) esame psicotecnico; c) esperimenti di educazione fisica. Il giudizio espresso in sede di visita medica e' immediatamente comunicato all'interessato il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione ad eccezione dei requisiti fisici di cui al successivo punto n. 1 dell'art. 12. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 8 lettera c) al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) e alla visita medica di revisione, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, e' definitivo. Il concorrente giudicato non idoneo, alla visita medica preliminare o all'eventuale visita di revisione o all'esame psicotecnico o agli esperimenti di educazione fisica, e' escluso dal concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.