Art. 12. Requisiti fisici Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' fisica dovranno presentare un certificato con data non anteriore a sessanta giorni attestante l'effettuazione degli accertamenti sierologici della lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, e l'accertamento per i markers dell'epatite B e C, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica. La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non ammissione del candidato agli accertamenti sanitari. La positivita' all'esame lue comportera' l'esclusione. I candidati saranno sottoposti a visita: neurologica; psichiatrica; otorinolaringoiatrica; oculistica; odontostomatologica. 1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere: statura non inferiore a m. 1,65; acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normale; visione binoculare; senso cromatico normale alle matassine colorate. I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive "a tempiali". La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra' effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto". Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse comunque protesi mobili. 2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami: radiografia del torace; dell'urina ed ematochimici; elettrocardiografico e visita cardiologica; test psico-clinici. Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti agli esami di cui al punto 2. - Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.