Art. 12.

                          Requisiti fisici

    Le  sottocommissioni  incaricate  dell'accertamento dei requisiti
fisici  dei  candidati  hanno  il compito di selezionare elementi che
rientrano  nei  profili  sanitari  di  cui  al  decreto  ministeriale
17 maggio 2000.
    I  concorrenti  convocati  presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  gli accertamenti dell'idoneita'
fisica  dovranno  presentare  un certificato con data non anteriore a
sessanta   giorni   attestante   l'effettuazione  degli  accertamenti
sierologici  della  lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837, e l'accertamento per i markers dell'epatite B
e C, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica.
    La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione del candidato agli accertamenti sanitari.
    La positivita' all'esame lue comportera' l'esclusione.
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      neurologica;
      psichiatrica;
      otorinolaringoiatrica;
      oculistica;
      odontostomatologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      statura non inferiore a m. 1,65;
      acutezza visiva:
        uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio  che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        campo visivo e motilita' oculare normale;
      visione binoculare;
      senso cromatico normale alle matassine colorate.
    I  candidati  con  vizi  visivi  devono  portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
    La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Saranno  cause  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva  saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno  inoltre  cause  di  inidoneita'  i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia  e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti  almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono  riguardare  piu'  di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi  efficiente  e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      radiografia del torace;
      dell'urina ed ematochimici;
      elettrocardiografico e visita cardiologica;
      test psico-clinici.
    Gli  aspiranti  saranno  eventualmente  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di cui al punto 1, saranno subito dichiarati non idonei
dalla  competente  sottocommissione  medica,  senza essere sottoposti
agli  esami  di cui al punto 2. - Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e  decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,  art. 68,  quarto  comma,  cosi'  come  modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario,  al  Capo  dello  Stato, entro centoventi giorni
dalla  data di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.