Art. 15.

                             Graduatoria

    Ultimato  l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica, la
sottocommissione  di cui al precedente art. 8, lettera a), procedera'
alla  valutazione  dei titoli dei concorrenti che abbiano superato le
prove d'esame ed alla compilazione della graduatoria finale, sommando
il  punteggio  complessivo  conseguito nella valutazione dei titoli e
della prova d'esame.
    A  parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle  di  cui  all'art. 2,  comma 9,  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191.
    La  graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento del Comando
generale della Guardia di finanza.