Art. 15. Graduatoria Ultimato l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica, la sottocommissione di cui al precedente art. 8, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli dei concorrenti che abbiano superato le prove d'esame ed alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e della prova d'esame. A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. La graduatoria sara' approvata con provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza.