Art. 17.

                     Documentazione da produrre

    I   candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dovranno
presentare  o  far  pervenire al Comando centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza,  a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data  di  comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i
seguenti  documenti,  che  potranno comunque essere prodotti mediante
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403 (le dichiarazioni false e mendaci
saranno  perseguite  penalmente  ai  sensi dell'art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15):
      a) estratto dell'atto di nascita;
      b) certificato  di  stato  civile libero. Ne sono esonerati gli
aspiranti  il  cui  estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione
dello stato civile;
      c) certificato di cittadinanza italiana;
      d) certificato  dal  quale  risulti  che  il candidato gode dei
diritti politici;
      e) certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (non  e'
ammesso  il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il
certificato  dovra'  essere rilasciato dal casellario centrale presso
il Ministero della giustizia.
    Quando  la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo  dei  documenti  indicati  alle  lettere  a),  b), c) e d), gli
interessati  possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e
qualita' personali risultanti dai singoli documenti.
    I  documenti  di  cui  alle  precedenti lettere b), c), d) ed e),
devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello
contenente  piu' certificazioni e quello previsto alla lettera a), se
esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

                              Art. 18.


                       Vincitori del concorso

    Sono  ammessi  al  corso  allievi  ufficiali di complemento della
Guardia  di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 15, nei limiti dei posti messi a concorso e
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
    Entro  venti  giorni  dall'inizio  del  corso il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi   comunque   disponibili  tra  i  concorrenti  precedentemente
dichiarati vincitori.
    Al  termine  del  corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  di  complemento  della  Guardia  di  finanza
nell'ordine  di  graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla  prestazione  del  servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci.  Tale  servizio  non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati  nella  regione  in  cui  e'  compreso il Comune di residenza
anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.
    Gli  ammessi  al  corso  contraggono  una  ferma  di  servizio di
quattordici mesi.
    All'atto dell'incorporamento gli allievi ufficiali di complemento
saranno  sottoposti a visita medica a cura del dirigente del Servizio
sanitario  dell'Accademia  della  Guardia di finanza per accertare il
mantenimento dell'idoneita' fisica.
    L'allievo  non  piu'  in  possesso  di  tale  idoneita' fisica e'
prosciolto dalla ferma contratta.
    Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e  decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,   art. 68,   4o  comma,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario,  al  Capo  dello  Stato, entro centoventi giorni
dalla  data  di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
    Il  candidato  che  non  si  presentera'  nel  giorno  e nell'ora
stabiliti  per  l'inizio  del  corso  di formazione sara' considerato
rinunciatario   e  quindi  escluso  dal  novero  degli  ammessi  alla
frequenza dello stesso.
    Eventuali  ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore  sono  valutati a giudizio discrezionale insindacabile
dal Comando generale della Guardia di finanza che puo' ammettere alla
frequenza  del  corso  l'aspirante  giunto  in  ritardo, purche' tale
ritardo   sia  contenuto  improrogabilmente  entro  il  terzo  giorno
dall'inizio del corso.