Art. 17. Documentazione da produrre I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti, che potranno comunque essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (le dichiarazioni false e mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15): a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile; c) certificato di cittadinanza italiana; d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; e) certificato generale del casellario giudiziale (non e' ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovra' essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia. Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere a), b), c) e d), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali risultanti dai singoli documenti. I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello contenente piu' certificazioni e quello previsto alla lettera a), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero. Art. 18. Vincitori del concorso Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 15, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa. Entro venti giorni dall'inizio del corso il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui e' compreso il Comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori. Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quattordici mesi. All'atto dell'incorporamento gli allievi ufficiali di complemento saranno sottoposti a visita medica a cura del dirigente del Servizio sanitario dell'Accademia della Guardia di finanza per accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' fisica e' prosciolto dalla ferma contratta. Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4o comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per l'inizio del corso di formazione sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal novero degli ammessi alla frequenza dello stesso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di forza maggiore sono valutati a giudizio discrezionale insindacabile dal Comando generale della Guardia di finanza che puo' ammettere alla frequenza del corso l'aspirante giunto in ritardo, purche' tale ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il terzo giorno dall'inizio del corso.