Art. 19. Dimissioni dal corso Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Comando generale della Guardia di finanza e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. Avverso tale provvedimento gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, 4a comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 20. Trattamento economico Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito. Art. 21. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della Guardia di finanza. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo. Roma, 28 novembre 2000 Il Generale C.A.: Mosca Moschini Registrato al dipartimento ragioneria generale dello Stato