Art. 19.

                        Dimissioni dal corso

    Gli  allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino
di  non  possedere  il  complesso  delle  qualita' e delle attitudini
indispensabili  per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro  o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso
con  determinazione  del  Comando generale della Guardia di finanza e
perdono  la  qualifica  di  allievo  ufficiale  di  complemento della
Guardia di finanza.
    Nei  loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva
si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
    Avverso  tale  provvedimento  gli  interessati  potranno produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034,  e  decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,   art. 68,   4a  comma,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario,  al  Capo  dello  Stato, entro centoventi giorni
dalla  data  di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 20.


                        Trattamento economico

    Agli  allievi  ufficiali  di  complemento  compete il trattamento
economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

                              Art. 21.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le  finalita'  concorsuali  e  saranno trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla gestione del
rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Comandante  del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il  titolare  del trattamento e' il Comandante generale della Guardia
di finanza.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
      Roma, 28 novembre 2000
                                 Il Generale C.A.: Mosca Moschini
Registrato al dipartimento ragioneria generale dello Stato