Art. 3. Domanda di ammissione La domanda di ammissione, redatta come da modello allegato al presente bando, e' disponibile presso tutti i Comandi provinciali del Corpo, riproducibile anche in fotocopia, dovra' essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire oltre il novantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica saranno archiviate. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile dell'amministrazione, per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine tassativo di novanta giorni, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. Le domande di partecipazione al concorso che giungeranno prive della firma del candidato verranno archiviate. I candidati devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con riserva. Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 2001, potra' essere concesso, dai Distretti militari di appartenenza, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso. Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovra' essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente Capitaneria di porto. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.