Art. 3.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di  ammissione,  redatta come da modello allegato al
presente bando, e' disponibile presso tutti i Comandi provinciali del
Corpo,  riproducibile  anche in fotocopia, dovra' essere presentata o
fatta  pervenire direttamente al Comando centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181
Roma  -  Appio,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni sessanta,
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    Le  domande  che,  pur  inoltrate nei termini indicati, dovessero
pervenire  oltre  il  novantesimo giorno dopo quello di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
saranno archiviate.
    Le  domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente    irregolari   ovvero   incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni   prescritte  dal  successivo  art. 4,  possono  essere
restituite  agli  interessati, a giudizio discrezionale insindacabile
dell'amministrazione,   per   essere  successivamente  regolarizzate,
ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine tassativo di novanta giorni, a pena di esclusione, decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando.
    Le  domande  di  partecipazione al concorso che giungeranno prive
della firma del candidato verranno archiviate.
    I  candidati  devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con
riserva.
    Ai  concorrenti  interessati  alla  chiamata alle armi per l'anno
2001, potra' essere concesso, dai Distretti militari di appartenenza,
qualora  ne  abbiano  titolo,  di rimanere nella posizione di congedo
illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.
    Per  gli  arruolati  della leva di mare, la domanda dovra' essere
corredata,  a  pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione
al  concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  14  febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente
Capitaneria di porto.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del   recapito   da   parte  dell'aspirante,  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'    per    eventuali    disguidi    non    imputabili    a   colpa
dell'amministrazione stessa.