Art. 5. Data della prova d'esame (Somministrazione test culturali e intellettivi) La prova d'esame, unica per tutti i candidati, che avra' luogo in sede, data e luogo che saranno comunicati agli stessi aspiranti, consistera' nella somministrazione di tre serie di test (culturali e intellettivi) intesi ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati. Ai candidati ammessi a sostenere la suddetta prova saranno somministrate, complessivamente, 60 domande a risposta multipla, suddivise in tre questionari separati, da svolgere in 60 minuti. Il primo questionario conterra' 20 domande relative alla materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto amministrativo - da svolgere in 20 minuti). Il secondo questionario, sempre di 20 domande, conterra' invece quesiti su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura penale, diritto tributario, scienza delle finanze, ragioneria generale, statistica metodologica od economia politica (da svolgere in 20 minuti). Il terzo questionario conterra' altre 20 domande e sara' costituito da test intellettivi (da svolgere in 20 minuti). L'assegnazione e la revisione dei test - il cui voto nel massimo non potra' superare i sessanta/novantesimi - saranno eseguite dalla sottocommissione di cui al primo comma, lettera b) del successivo art. 8. E' idoneo il concorrente che riporta - nella predetta prova - il punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso e' necessario conseguire in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno 12/90. Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per sostenere: i test culturali ed intellettivi entro il 20 marzo 2001; l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica entro il 10 aprile 2001, debbono considerarsi esclusi dal concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale entro sessanta giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.