Art. 5.

Data   della   prova   d'esame  (Somministrazione  test  culturali  e
                            intellettivi)

    La prova d'esame, unica per tutti i candidati, che avra' luogo in
sede,  data  e  luogo  che  saranno comunicati agli stessi aspiranti,
consistera'  nella somministrazione di tre serie di test (culturali e
intellettivi)  intesi  ad accertare che i candidati siano in possesso
di  qualita'  adeguate  al  ruolo  e  alle  funzioni che saranno loro
affidati.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  suddetta  prova saranno
somministrate,  complessivamente,  60  domande  a  risposta multipla,
suddivise in tre questionari separati, da svolgere in 60 minuti.
    Il  primo questionario conterra' 20 domande relative alla materia
del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto amministrativo
- da svolgere in 20 minuti).
    Il  secondo  questionario, sempre di 20 domande, conterra' invece
quesiti su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura
penale,   diritto   tributario,  scienza  delle  finanze,  ragioneria
generale,  statistica  metodologica od economia politica (da svolgere
in 20 minuti).
    Il   terzo  questionario  conterra'  altre  20  domande  e  sara'
costituito da test intellettivi (da svolgere in 20 minuti).
    L'assegnazione  e la revisione dei test - il cui voto nel massimo
non  potra'  superare i sessanta/novantesimi - saranno eseguite dalla
sottocommissione  di  cui  al  primo comma, lettera b) del successivo
art. 8.
    E'  idoneo il concorrente che riporta - nella predetta prova - il
punteggio  complessivo  di  almeno  36/90. In ogni caso e' necessario
conseguire  in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno
12/90.
    Prima  dello  svolgimento  dei  test culturali e intellettivi, la
citata  sottocommissione  fissa,  con  apposito  atto,  i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
    Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per sostenere:
      i test culturali ed intellettivi entro il 20 marzo 2001;
      l'accertamento  dell'idoneita'  fisica  e psico-fisica entro il
10 aprile 2001, debbono considerarsi esclusi dal concorso.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale  entro  sessanta giorni dalla predetta data, ai
sensi   dell'art. 21,  primo  comma,  della  legge  6 dicembre  1971,
n. 1034,  e  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, art. 68,
quarto  comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta  data,  ai  sensi  dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.