Art. 6. Valutazione dei titoli I titoli da valutare sono i seguenti: a) diploma di laurea; b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma, lettera b). La sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 8, procedera' alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potra' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/90, cosi' ripartito: a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea; b) fino ad un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri titoli, ricompense e benemerenze: altro diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente lettera a); abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista; abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria; vincitore di borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per laureati; corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame o colloquio; pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso; medaglia d'oro al valor civile; medaglia d'argento al valor civile; medaglia di bronzo al valor civile; attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito civile. La stessa sottocommissione, inoltre, terra' conto: A. di valutare per il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera c), un punteggio in novantesimi, con il massimo di 24/90, graduato in relazione al voto di laurea conseguito dal candidato, come segue: diploma di laurea con votazione di: 110 e lode su 110 24,00; 110 su 110 23,70; 109 su 110 23,40; 108 su 110 23,10; 107 su 110 22,80; 106 su 110 22,50; 105 su 110 22,20; 104 su 110 21,90; 103 su 110 21,60; 102 su 110 21,30; 101 su 110 21,00; 100 su 110 20,70; 99 su 110 20,40; 98 su 110 20,10; 97 su 110 19,80; 96 su 110 19,50; 95 su 110 19,20; 94 su 110 18,90; 93 su 110 18,60; 92 su 110 18,30; 91 su 110 18,00; 90 su 110 17,70; 89 su 110 17,40; 88 su 110 17,10; 87 su 110 16,80; 86 su 110 16,50; 85 su 110 16,20; 84 su 110 15,90; 83 su 110 15,60; 82 su 110 15,30; 81 su 110 15,00; 80 su 110 14,70; 79 su 110 14,40; 78 su 110 14,10; 77 su 110 13,80; 76 su 110 13,50; 75 su 110 13,20; 74 su 110 12,90; 73 su 110 12,60; 72 su 110 12,30; 71 su 110 12,00; 70 su 110 11,70; 69 su 110 11,40; 68 su 110 11,10; 67 su 110 10,80; 66 su 110 10,50. Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi, sara' preso in considerazione, ai fini della valutazione del titolo di studio, il diploma di laurea che, compreso tra quelli elencati al precedente art. 2, lettera c), sia stato conseguito con il punteggio piu' favorevole. L'eventuale diploma di laurea prodotto dal candidato senza l'indicazione di alcun punteggio, ne' di un giudizio di merito ad esso equiparabile, sara' valutato, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su 110). B. gli altri titoli, benemerenze e ricompense da prendere in considerazione, con i punteggi in novantesimi a fianco di ognuno indicato, sono i seguenti: secondo diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente lettera A 0,90; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 0,60; abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 0,60; abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria 0,60; vincitori di borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per laureati 0,45; corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari, di durata non inferiore ad un anno, svolti o frequentati con esito finale positivo (esami e colloqui): corso di durata annuale 0,45; corso di durata biennale 0,90; corso di durata triennale 1,35; corso di durata quadriennale 1,80; una o piu' pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso 0,15; medaglia d'oro al valor civile 1,05; medaglia d'argento al valor civile 0,75; medaglia di bronzo al valor civile 0,60; attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito civile 0,45. Per il complesso di tali titoli la sottocommissione potra' assegnare un punteggio massimo non superiore a 6/90. Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre - entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di scadenza del bando - copia delle pubblicazioni; gli altri titoli possono essere presentati con certificazione sostitutiva, compresi gli eventuali titoli preferenziali previsti al successivo art. 15, secondo comma. I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.