Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    I titoli da valutare sono i seguenti:
      a) diploma di laurea;
      b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma,
lettera b).
    La sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 8,
procedera'   alla   valutazione  dei  titoli,  tenendo  presente  che
all'insieme  dei  titoli  di  ciascun  candidato  non  potra'  essere
attribuito   un   punteggio  complessivo  superiore  a  30/90,  cosi'
ripartito:
      a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea;
      b) fino  ad  un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
        altro   diploma  di  laurea  oltre  a  quello  valutato  alla
precedente lettera a);
        abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        abilitazione   all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista;
        abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  ed istituti di
istruzione secondaria;
        vincitore   di   borsa   di  studio  annuale  o  biennale  di
addestramento didattico per laureati;
        corsi   di   specializzazione  o  scuole  di  perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore  ad  un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame
o colloquio;
        pubblicazioni  (non  articoli)  su  argomenti  relativi  alle
discipline  di  insegnamento previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
        medaglia d'oro al valor civile;
        medaglia d'argento al valor civile;
        medaglia di bronzo al valor civile;
        attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
    La stessa sottocommissione, inoltre, terra' conto:
      A.   di  valutare  per  il  titolo  di  studio  prescritto  dal
precedente  art. 2,  lettera  c), un punteggio in novantesimi, con il
massimo  di 24/90, graduato in relazione al voto di laurea conseguito
dal candidato, come segue:

    diploma di laurea con votazione di:
      110 e lode su 110   24,00;
      110 su 110   23,70;
      109 su 110   23,40;
      108 su 110  23,10;
      107 su 110   22,80;
      106 su 110   22,50;
      105 su 110   22,20;
      104 su 110   21,90;
      103 su 110   21,60;
      102 su 110   21,30;
      101 su 110   21,00;
      100 su 110   20,70;
       99 su 110   20,40;
       98 su 110   20,10;
       97 su 110   19,80;
       96 su 110   19,50;
       95 su 110   19,20;
       94 su 110   18,90;
       93 su 110   18,60;
       92 su 110   18,30;
       91 su 110   18,00;
       90 su 110   17,70;
       89 su 110   17,40;
       88 su 110   17,10;
       87 su 110   16,80;
       86 su 110   16,50;
       85 su 110   16,20;
       84 su 110   15,90;
       83 su 110   15,60;
       82 su 110   15,30;
       81 su 110   15,00;
       80 su 110   14,70;
       79 su 110   14,40;
       78 su 110   14,10;
       77 su 110   13,80;
       76 su 110   13,50;
       75 su 110   13,20;
       74 su 110   12,90;
       73 su 110   12,60;
       72 su 110   12,30;
       71 su 110   12,00;
       70 su 110   11,70;
       69 su 110   11,40;
       68 su 110   11,10;
       67 su 110   10,80;
       66 su 110   10,50.

    Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi, sara' preso
in considerazione, ai fini della valutazione del titolo di studio, il
diploma  di  laurea  che,  compreso tra quelli elencati al precedente
art. 2,  lettera  c),  sia  stato  conseguito  con  il punteggio piu'
favorevole.
    L'eventuale  diploma  di  laurea  prodotto  dal  candidato  senza
l'indicazione  di  alcun  punteggio,  ne' di un giudizio di merito ad
esso  equiparabile,  sara'  valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110).
      B.  gli  altri  titoli, benemerenze e ricompense da prendere in
considerazione,  con  i  punteggi  in  novantesimi a fianco di ognuno
indicato, sono i seguenti:
      secondo   diploma  di  laurea  oltre  a  quello  valutato  alla
precedente lettera A 0,90;
      abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 0,60;
      abilitazione   all'esercizio   della   professione  di  dottore
commercialista 0,60;
      abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria 0,60;
      vincitori   di   borsa   di   studio   annuale  o  biennale  di
addestramento didattico per laureati 0,45;
      corsi   di   specializzazione   o   scuole  di  perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore  ad  un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo (esami e colloqui):
        corso di durata annuale 0,45;
        corso di durata biennale 0,90;
        corso di durata triennale 1,35;
        corso di durata quadriennale 1,80;
        una o piu' pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi
alle  discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno
dei   diplomi   di   laurea   richiesti   per  la  partecipazione  al
concorso 0,15;
        medaglia d'oro al valor civile 1,05;
        medaglia d'argento al valor civile 0,75;
        medaglia di bronzo al valor civile 0,60;
        attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile 0,45.
    Per  il  complesso  di  tali  titoli  la  sottocommissione potra'
assegnare un punteggio massimo non superiore a 6/90.
    Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre  - entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di
scadenza  del  bando  -  copia  delle pubblicazioni; gli altri titoli
possono  essere  presentati  con certificazione sostitutiva, compresi
gli  eventuali  titoli  preferenziali previsti al successivo art. 15,
secondo comma.
    I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
    Fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge,  la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque   momento,   il   decadimento  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.