Art. 8.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  da  nominare con provvedimento del
Comando  generale  della  Guardia  di  finanza sara' presieduta da un
ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle
seguenti  sottocommissioni,  ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al  concorso,  costituita  da  due ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione  per  la valutazione della prova d'esame di
cui  al precedente art. 5, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
      c) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  due  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e da due
ufficiali medici dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione dei
concorrenti  giudicati  non  idonei  alla  visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
      e) sottocommissione    per    l'accertamento    dell'attitudine
psico-fisica  dei  candidati al servizio incondizionato nella Guardia
di  finanza,  composta  da tre ufficiali della Guardia di finanza, di
cui due ufficiali esperti selettori.
    Gli  ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente  e,  se  fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a tenente.
    Le  sottocommissioni,  per  i  lavori  di  rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
    Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  per  i  lavori  di
rispettiva  competenza  sono  riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione giudicatrice.