Art. 8. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice da nominare con provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame di cui al precedente art. 5, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui due ufficiali esperti selettori. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a tenente. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.