Art. 9.

                       Esclusioni dal concorso

    Il  Comando  generale  della  Guardia di finanza puo' disporre in
ogni  momento,  con  decreto  motivato, l'esclusione dal concorso per
difetto  dei  requisiti  prescritti  per  la nomina a sottotenente di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 8.
    Le  altre  esclusioni  dal  concorso di cui agli articoli 3 e 18,
penultimi commi, sono disposte con provvedimento del Comando generale
della Guardia di finanza.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      gerarchico  al  Comandante  generale  della  Guardia di finanza
entro  trenta  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  e  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29,  art. 68,  quarto  comma,  cosi'  come  modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.