Art. 3. Ai sensi del, comma16, dell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica n.117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21aprile 1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 1995, n.246, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rettore