Art. 3.
    Ai  sensi  del,  comma16,  dell'art.4  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9   del   decreto-legge   21aprile   1995,   n.120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21giugno 1995, n.246, per la presentazione
al   Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione  dei  commissari.  Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.
                                                       Il rettore