Art. 4. Criteri sul colloquio e sul curriculum professionale Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. I contenuti del curriculum professionale concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 10dicembre 97, n.484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.