Art. 13. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini indicati all'art. 12 o che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno considerati rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.