Art. 13.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione  entro  i  termini  indicati  all'art. 12  o  che  avranno
rilasciato dichiarazioni mendaci, saranno considerati rinunciatari. I
posti  resisi  vacanti  saranno  assegnati  ad altri candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.