Art. 6. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando la media dei voti conseguiti nella prova scritta e pratica ed il voto ottenuto nella prova orale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive, in base alla normativa vigente, attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza. Il presidente del policlinico, con decreto presidenziale, approvera' la graduatoria generale di merito e dichiarera' i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria conclude il procedimento concorsuale e verra' affisso all'albo ufficiale del policlinico universitario a gestione diretta di Udine, nonche' comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla legge. Dalla data di notificazione del predetto provvedimento, che e' definitivo, decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.