Art. 6.

            Formulazione e approvazione della graduatoria

    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base
alla  valutazione  complessiva riportata che si determina sommando la
media  dei  voti  conseguiti nella prova scritta e pratica ed il voto
ottenuto  nella  prova  orale  ai  sensi  dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    Ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  i  concorrenti  che  abbiano superato le prove d'esame
debbono  far pervenire, nel termine perentorio di giorni quindici che
decorre  dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno sostenuto la
prova   orale,   i   documenti  in  carta  semplice  o  dichiarazioni
sostitutive,  in  base alla normativa vigente, attestanti il possesso
di eventuali titoli di preferenza.
    Il   presidente   del  policlinico,  con  decreto  presidenziale,
approvera'   la  graduatoria  generale  di  merito  e  dichiarera'  i
vincitori del concorso.
    Il  provvedimento  di  approvazione della graduatoria conclude il
procedimento  concorsuale  e  verra'  affisso  all'albo ufficiale del
policlinico  universitario  a  gestione  diretta  di  Udine,  nonche'
comunicato a tutti i candidati interessati, mediante raccomandata con
avviso  di ricevimento o altro modo di notificazione consentito dalla
legge.
    Dalla  data  di  notificazione del predetto provvedimento, che e'
definitivo,  decorre  il  termine  per  eventuali impugnative avverso
l'intero  procedimento  o  i  singoli  atti del medesimo, comprese le
esclusioni,    mediante    ricorso   giurisdizionale   al   tribunale
amministrativo  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili,  le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.