Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato alle donne. La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata nell'albo ufficiale dell'ateneo. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati alla selezione deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.