Art. 6.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  costituita a norma del decreto
ministeriale   20 maggio   1983,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
    Ai  sensi  dell'art. 61  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29,  almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
    La  commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie   oggetto   della  selezione,  scelti  tra  funzionari  delle
amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993,   n. 546,   i  componenti  dell'organo  di  direzione  politica
dell'amministrazione   interessata,   coloro  che  ricoprano  cariche
politiche  o  che  siano  rappresentanti  sindacali o designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali.
    Possono  essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
    Ai  sensi  dell'art. 9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione   della   commissione   giudicatrice  verra'  pubblicata
nell'albo ufficiale dell'ateneo.
    L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione  esaminatrice  da parte dei candidati alla selezione deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione.  Se  la  causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
    Il  rigetto  dell'istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.