Art. 6.

                              Colloquio

    Il colloquio, al quale saranno riservati settanta dei cento punti
che   la  commissione  ha  a  disposizione,  e'  volto  ad  accertare
l'idoneita'   a  svolgere  le  mansioni  di  collaborazione  previste
nell'art.  51,  comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro
1994/1997  -  articolo  in  vigore  fino  ad  una  ridefinizione  del
trattamento  giuridico  ed  economico  rimandata ad apposita sequenza
contrattuale dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto
1998/2001  -  con  particolare  riferimento all'attivita' di supporto
all'apprendimento  linguistico  in forma di esercitazioni pratiche di
conversazione, di fonetica, di morfologia e di sintassi. Il colloquio
si  intende  superato  se  il  candidato  ottiene un punteggio pari o
superiore a 49/70.
    Il  colloquio  si  svolgera'  secondo  un  calendario  pubblicato
mediante  estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    La  suddetta  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli
effetti  per  cui  i  candidati,  che  non  avranno  ricevuto  alcuna
tempestiva  comunicazione  di  esclusione dal concorso, sono tenuti a
presentarsi, senza alcun preavviso, in data e ora stabilita presso la
sede di esame indicata.
    I  candidati  sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un
documento di riconoscimento valido a norma di legge.
    Prima  dell'effettuazione del colloquio verra' data comunicazione
ai candidati del voto riportato nella valutazione dei titoli.
    La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli  costituira',  per  ciascun  candidato, il punteggio finale in
base  al  quale la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria
di merito.