Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine  decrescente  della  votazione  complessiva riportata. Detta
graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed
affissa  all'albo dell'istituto. Dalla data di affissione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
    Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta   graduatoria  di  merito  per  aver  riportato  il  maggior
punteggio  finale  (risultante,  come  su detto, dalla somma del voto
riportato  nel  colloquio  e  di quello relativo alla valutazione dei
titoli).
    Dalla  suddetta  graduatoria  potranno  essere  attinti eventuali
candidati  risultati idonei per la costituzione di rapporto di lavoro
a  tempo  determinato  ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 1998/2001, in considerazione delle esigenze della
didattica   linguistica,   secondo   le  previsioni  del  regolamento
concorsuale  dell'ateneo emanato con decreto rettorale n. 1267 del 25
agosto 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.