Art. 10.


                         Quota di iscrizione

    La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca,
oltre  ad  un  importo  fisso  di  L. 132.000  (68,17  euro) (importo
comprensivo  di  bollo  e  assicurazione), verra' determinata tenendo
conto  delle condizioni economiche, reddito e situazione patrimoniale
possedute  nell'anno  solare  1999 dal nucleo familiare convenzionale
dello studente, secondo i seguenti parametri:
      reddito   inferiore   a   L. 34.185.000   (17.655,08   euro)  1
componente;
      reddito   inferiore   a   L. 39.445.000   (20.371,64   euro)  2
componenti;
      reddito   inferiore   a   L. 52.593.000   (27.162,02   euro)  3
componenti;
      reddito   inferiore   a   L.   64.164.000  (33.137,94  euro)  4
componenti;
      reddito   inferiore   a   L.   75.208.000  (38.841,69  euro)  5
componenti;
      reddito   inferiore   a   L.   85.201.000  (44.002,64  euro)  6
componenti;
      reddito   inferiore   a   L.   94.668.000  (48.891,94  euro)  7
componenti.
    Coloro che avranno una situazione economica inferiore ai suddetti
parametri  pagheranno  un importo di L. 832.000 (429,69 euro); coloro
che  avranno una situazione economica superiore pagheranno un importo
di L. 1.532.000 (791,21 euro).
    Detto  importo  e' da versare in due rate: prima rata: L. 832.000
(429,69   euro),  la  seconda  rata  per  l'eventuale  differenza  di
L. 700.000 (361,52 euro).
    I  dottorandi  titolari  di  borse  di  studio conferite su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  3 luglio  1998,  n. 210,  e  gli  extracomunitari borsisti del
Governo  italiano  sono  assoggettati  al  solo pagamento della quota
fissa di L. 132.000 (68,17 euro).
    I  dottorandi  titolari di borse di studio conferite a seguito di
convenzione saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione
solamente  nel  caso  in  cui  cio'  sia espressamente previsto dalla
convenzione  stessa  e  verseranno  la sola quota fissa di L. 132.000
(68,17 euro).
    Gli  importi  sopraindicati potranno subire variazioni negli anni
accademici successivi.
    In  caso  di  rinuncia  agli studi, il dottorando che ha ottenuto
iscrizione  non  ha  diritto,  in  nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.