Art. 12.


                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2
legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive integrazioni).