Art. 12. Dipendente pubblico Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste (art. 2 legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive integrazioni).