Art. 2.


                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione  di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
di  diploma  di laurea ovvero di titolo conseguito presso universita'
straniere,  preventivamente  riconosciuto dalle autorita' accademiche
italiane,   anche   nell'ambito   di   accordi  interuniversitari  di
cooperazione   e   mobilita';   qualora   il  titolo  non  sia  stato
riconosciuto,  sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a  deliberare  sull'equipollenza  del  titolo  accademico  conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.
    Possono  inoltre  presentare domanda di partecipazione i titolari
di   assegni  di  ricerca  e  extracomunitari  borsisti  del  Governo
italiano.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2000.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione  dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.