Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio precisato all'art. 1 del bando di concorso; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione sottopone a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana: tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.