Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    Il  lavoratore  assunto,  ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti,  sara' invitato a presentare a questa amministrazione entro
trenta  giorni  dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni
sostitutive  sotto  elencate,  ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  15  maggio  1997,  n.  127, nonche' dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, quale regolamento attuativo
della citata legge.
    A) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni  attestanti  il
possesso dei seguenti requisiti:
      1) data e luogo di nascita;
      2) stato civile;
      3)  godimento  dei  diritti politici (ovvero i motivi della non
iscrizione   o  della  cancellazione  dalle  liste  elettorali)  -  i
cittadini    degli    Stati   membri   dell'Unione   europea   devono
autocertificare  il  godimento  dei  diritti  civili e politici anche
nello stato di appartenenza o di provenienza;
      4) cittadinanza;
      5) iscrizione alle liste elettorali;
      6)  mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario);
      7) titolo di studio previsto dal bando di concorso;
      8)  regolare  posizione relativa all'adempimento degli obblighi
di leva (solo per i cittadini italiani).
    B) Dichiarazione   relativa   ad  incompatibilita'  e  cumulo  di
impieghi  prevista  dall'art.  16,  comma  5 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 9 agosto 2000.
    C) Dichiarazione  dei  servizi  resi  ai  sensi dell'art. 145 del
testo  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili  e  militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
    Le dichiarazioni sostitutive sopracitate sono redatte su apposito
modulo predisposto da questa amministrazione.
    L'amministrazione   dispone   d'ufficio   accertamenti,  anche  a
campione,  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni effettuate. Fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  26  della  legge n. 15/1968 in
materia  di  responsabilita'  penale. Qualora dal controllo emerga la
non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il dichiarante
decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    I   vincitori,   ai  fini  dell'ammissione  all'impiego,  saranno
altresi'  sottoposti  agli  accertamenti sanitari di cui all'art. 16,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  tesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni  al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
    Per   i   candidati  invalidi  di  guerra  ed  assimilati,  detti
accertamenti  saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per la
natura  e  il  grado  della  sua  invalidita' o mutilazione non possa
riuscire  di  pregiudizio  alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro.
    I  profughi  dei  territori  di confine hanno la facolta' di fare
riferimento  a  documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    I  candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti ad
autocertificare  il  possesso del titolo di studio previsto dal bando
di  concorso  e  a presentare una copia dello stato matricolare. Sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
    Le  dichiarazioni  di  cui  ai numeri 3) e 4) dovranno attestare,
altresi',  che  gli  interessati  erano in possesso del godimento dei
diritti  politici  e della cittadinanza dichiarata anche alla data di
scadenza  del  termine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
    Scaduto   inutilmente   il   termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione   delle   dichiarazioni  di  rito,  e  fatta  salva  la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi.