Art. 11. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.