Art. 11.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo'
essere ripetuto una sola volta.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per  ogni  corso di dottorato, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo.