Art. 2.
    Possono  accedere  al  dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta'  e  di  cittadinanza,  coloro che sono in possesso di diploma di
laurea   o   di  analogo  titolo  accademico  conseguito  all'estero,
preventivamente   riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,  anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Qualora  il  titolo  non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei
docenti  del  dottorato  di ricerca deliberera' sull'equipollenza del
titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione
ai corsi.
    Possono   presentare   domanda  per  partecipare  agli  esami  di
ammissione  anche  coloro  i quali conseguiranno il diploma di laurea
entro  e  non  oltre  il  31 dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione
verra'  disposta  "con  riserva"  ed  i  candidati  saranno  tenuti a
presentare a pena di decadenza, la relativa dichiarazione sostitutiva
di certificazione entro e non oltre il 5 gennaio 2001.
    E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.