Art. 2. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 31 dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed i candidati saranno tenuti a presentare a pena di decadenza, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione entro e non oltre il 5 gennaio 2001. E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.