Art. 6.
    I candidati ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino
alla  concorrenza  del  numero dei posti messi a concorso per ciascun
corso di dottorato.
    Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere  espressa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
del  concorso,  o,  nel  caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    Nel  caso  in  cui  il  candidato  e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.