Art. 6. I candidati ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.