Art. 8. Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa e' di L. 20.450.000 (10.561,54 Euro). La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di dottorato. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con rate successive. L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2000/2001 e' stabilito in L. 1.200.000 (619,74 Euro). Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione. Detta contribuzione viene ridotta, a domanda secondo le seguenti fasce di ICER (indicatore della condizione economica riparametrato): prima fascia ICER fino a 20 milioni. seconda fascia, ICER da 20.001.000 e fino a 60 milioni; terza fascia ICER da 60.001.000 e fino a 90 milioni. coloro che rientrano nella prima fascia di ICER possono beneficiare di una riduzione per condizione economica pari a L. 850.000. Quelli che rientano nella seconda fascia di ICER possono beneficiare di riduzione per condizione economica, il cui importo massimo e' pari a L. 640.000, nella misura di L. 240.000 cui bisogna sommare L. 10.000 per ogni milione di differenza fra 60 milioni ed il proprio ICER, con arrotondamento del risultato di tale differenza al milione inferiore o superiore, a seconda che le migliaia di lire non superino ovvero superino L. 500.000. L'importo minimo della detrazione spettante, pertanto, e' pari a L. 240.000. Quelli che rientrano nella terza fascia di ICER possono beneficare di riduzioni per condizione economica, fino ad un massimo di L. 210.000, nella misura di L. 7.000 per ogni milione di differenza fra 90 milioni ed il proprio ICER, con arrotondamento del risultato di tale differenza al milione inferiore o superiore, a seconda che le migliaia di lire non superino ovvero superino L. 500.000. Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio conferita su fondi MURST ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di invalidita'. Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di ricerca. La prima rata e' fissata in L.350.000 e deve essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata e' fissata in L. 400.000 e deve essere versata entro il 30 aprile 2001. La terza rata e' fissata in L. 450.000 e deve essere versata entro il 30 giugno 2001. I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono comunque tenuti al pagamento di L. 100.000 per oneri amministrativi. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, senza borsa di studio, a condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi lo stesso settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.