Art. 8.
    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definitivo nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    L'importo  annuale  della  borsa  e'  di L. 20.450.000 (10.561,54
Euro).
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.   Il   pagamento   della  borsa  avviene  in  rate  bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale  periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con rate successive.


    L'ammontare  della  contribuzione per l'anno accademico 2000/2001
e' stabilito in L. 1.200.000 (619,74 Euro). Detta contribuzione copre
tutti  i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi
allo   svolgimento   delle   pratiche   amministrative  successive  e
conseguenti alla domanda di iscrizione.
    Detta  contribuzione viene ridotta, a domanda secondo le seguenti
fasce di ICER (indicatore della condizione economica riparametrato):
    prima fascia ICER fino a 20 milioni.
    seconda fascia, ICER da 20.001.000 e fino a 60 milioni;
    terza fascia ICER da 60.001.000 e fino a 90 milioni.
    coloro   che   rientrano  nella  prima  fascia  di  ICER  possono
beneficiare  di  una  riduzione  per  condizione  economica pari a L.
850.000.
    Quelli   che  rientano  nella  seconda  fascia  di  ICER  possono
beneficiare  di  riduzione  per  condizione economica, il cui importo
massimo  e' pari a L. 640.000, nella misura di L. 240.000 cui bisogna
sommare L. 10.000 per ogni milione di differenza fra 60 milioni ed il
proprio  ICER, con arrotondamento del risultato di tale differenza al
milione  inferiore o superiore, a seconda che le migliaia di lire non
superino   ovvero   superino   L.  500.000.  L'importo  minimo  della
detrazione spettante, pertanto, e' pari a L. 240.000.
    Quelli   che   rientrano  nella  terza  fascia  di  ICER  possono
beneficare  di riduzioni per condizione economica, fino ad un massimo
di   L. 210.000,  nella  misura  di  L. 7.000  per  ogni  milione  di
differenza  fra 90 milioni ed il proprio ICER, con arrotondamento del
risultato  di  tale  differenza  al  milione inferiore o superiore, a
seconda  che  le  migliaia  di  lire  non  superino  ovvero  superino
L. 500.000.
    Sono  d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle  disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio
conferita su fondi MURST ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
    Sono   a  domanda  esonerati  totalmente  dalla  contribuzione  i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari   o   superiore   al   66%   ovvero   invalidita'  con  handicap
intellettivo-fisico,    indipendentemente    dalla   percentuale   di
invalidita'.
    Sono   esclusi  dalla  riduzione  per  condizione  economica  gli
studenti  che  abbiano  gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.
    La  prima  rata  e'  fissata  in  L.350.000 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
    La  seconda  rata  e' fissata in L. 400.000 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2001.
    La  terza  rata  e'  fissata  in L. 450.000 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2001.
    I  dottorandi  esonerati  dalla  contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di L. 100.000 per oneri amministrativi.
    I  titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di  dottorato  anche  in  sovrannumero,  senza  borsa  di  studio,  a
condizione  che  il  dottorato  a  cui partecipano riguardi lo stesso
settore  scientifico  disciplinare  della  ricerca  per la quale sono
destinatari di assegni.